Sono un vostro iscritto e leggo sempre con interesse Parola alla FABI. Vorrei chiedere se secondo voi è legittimo un provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio per una giornata irrogato dalla banca a un collega con cui lavoro per aver egli pronunciato apprezzamenti un po’ volgari nei confronti di un’altra collega del nostro ufficio in occasione di una pausa caffè. |
E’ bene ricordare in termini generali che l’Articolo 34 del CCNL sottolinea come la prestazione lavorativa di noi dipendenti debba essere connotata, oltre che dalle caratteristiche tipiche della disciplina, della diligenza, ecc., anche da esempi di moralità e di dignità.
La sottolineatura della moralità e della dignità riveste caratteristica peculiare nel settore del credito.
Non si trovano infatti normative analoghe in altre contrattazioni nazionali di settori.
La ragione è legata alla particolare tipologia del lavoro bancario che richiede, storicamente, una certa eticità, un certo rigore nel rispetto non soltanto delle regole legislative, ma anche dei convenzionali codici di comportamento morali ed etici.
L’aver pronunciato affermazioni di tipo volgare nei confronti di una collega, può indurre il datore di lavoro, qualora la collega si sia risentita e abbia riferito l’episodio all’azienda, a reagire dal punto di vista sanzionatorio. Ovviamente dipende innanzitutto dal contesto in cui sono maturate queste affermazioni.
Epiteti volgari vuol dire tutto e non vuol dire niente.
Bisognerebbe approfondire il grado di volgarità e quanto siano state, da un lato, offensive verso la collega le parole del lavoratore e, dall’altro, quanto siano state gratuite e se, eventualmente, le affermazioni pronunciate siano state in qualche modo provocate.
E’ ininfluente se quelle parole siano state pronunciate durante la pausa caffè anziché sul lavoro in quanto la pausa caffè fa parte dell’attività lavorativa in senso lato.
Anche in questo contesto bisogna mantenere un comportamento che sia il più possibile ligio.
Quanto all’entità della sanzione di un giorno ci limitiamo semplicemente ad osservare come il CCNL preveda come tipologie di sanzioni unicamente il rimprovero verbale, il biasimo scritto e la sospensione da 1 a 10 giorni. L’aver scelto una sospensione di un giorno è un provvedimento grave, ma non il più grave. Giudicare la proporzionalità o meno di questo provvedimento non è possibile non conoscendo gli altri elementi di cui abbiamo parlato in precedenza.
Suggerisci al collega nei confronti del quale è stato adottato il provvedimento l’opportunità di un approfondimento con il nostro Sindacato: assieme analizzeremo meglio il caso e valuteremo se esistono gli estremi per opporsi alla sanzione.