Tra le misure approvate c’è anche il Buono nido di 1.000 euro, un bonus Nido spettante ai genitori, su specifica domanda all’Inps, a partire dall’anno 2017 per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati dei bambini nati dal 1 gennaio 2016 in poi. La normativa è inserita nella Legge di Stabilità 2017 ed è appunto chiamata “Buono nido e rifinanziamento voucher asili nido”, in quanto oltre al Buono Nido di 1.000 euro nella bozza è previsto anche un rifinanziamento dei voucher babysitter e asilo nido, la misura alternativa al congedo parentale e che, come vedremo, è alternativa anche allo stesso Buono Nido di 1.000 euro. L’art. 1 comma 355 della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2016 introduce un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità. Il bambino che dà diritto al Buono nido di 1.000 euro nell’anno 2017 deve essere nato nel 2016 o comunque a decorrere dal 1 gennaio 2016. Il buono spetta per consentire la frequentazione al piccolo dell’asilo nido. Il buono va calcolato su base annua, la parametrazione su undici mesi comporta che alla famiglia spetta un buono di circa 90 euro per ogni mese di frequenza dell’asilo nido. La richiesta va fatta all’Inps. L’art. 51 continua indicando le modalità di richiesta del Buono Nido di 1.000 euro: “Il buono è corrisposto al genitore richiedente dall’INPS, previa presentazione di idonea documentazione dimostrante l’iscrizione a strutture pubbliche o private”. Come fare la domanda? Il tutto è affidato ad un D.P.C.M.: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente comma”.
Il Buono nido di 1.000 euro è alternativo alla detrazione del 19% per asilo nido. Leggendo nel dettaglio la misura, si
apprende che “Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”. Cosa significa? Che la famiglia deve scegliere tra il Buono nido di 1.000 euro e la detrazione per Asilo Nido, pari al 19% della spesa sostenuta nell’anno d’imposta fino ad un massimo 632 euro annui. Si tratta della detrazione del 19% spettante da alcuni anni sulle spese per asilo nido. Da un semplice calcolo di convenienza economica, alla famiglia converrebbe comunque chiedere il Buono nido di 1.000 euro in quanto con la detrazione del 19%, da fruirsi con la dichiarazione dei redditi, il risparmio, o meglio il recupero sull’Irpef per effetto della detrazione, può arrivare ad un massimo di 120 euro all’anno. Pertanto conviene incassare tutti i 1.000 euro del Buono Nido. La notizia sta proprio nel fatto che ottenendo il buono di 1.000 euro non si può risparmiare ulteriori 120 euro con il 730. La normativa prevede anche che il Buono nido di 1.000 euro non sia cumulabile neanche con la misura prevista dall’articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Tale misura concede ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, una detrazione fiscale del 19% per autoaggiornamento e formazione. E anche in questo caso conviene chiedere il Buono Nido di 1.000 euro, pur perdendo tale detrazione. Sempre nella Legge di Stabilità 2017 si legge che il beneficio (il Buono Nido di 1.000 euro) “non è altresì fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi 2 e 3”. E questi due commi contengono il rifinanziamento dei voucher babysitter di cui all’art. 4, comma 34, lettera b) della Legge 28 giugno 2012, n. 92. In sostanza, anche in questo caso, la famiglia deve scegliere tra il fruire dei voucher babysitter e il Buono Nido di 1.000 euro.
Cosa conviene fare? Alla famiglia da qualche anno è consentita la possibilità, riservata alla madre lavoratrice, di fruire, in alternativa al congedo parentale e negli 11 mesi dopo il congedo di maternità obbligatorio (astensione obbligatoria generalmente fruita due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro. L’importo del contributo è di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice. La famiglia dovrà verificare quale delle due misure conviene di più, in base alla propria organizzazione personale, se fruire di 600 euro al mese per sei mesi (tre mesi nel caso delle lavoratrici autonome e imprenditrici) richiedendo i voucher baby-sitting oppure incassare 1.000 euro di Buono Nido. Le modalità operative per effettuare la richiesta saranno pubblicate dall’Inps. Un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilirà le disposizioni necessarie per l'attuazione della normativa sul Bonus Nido di 1.000 euro. “Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l’anno 2017, 250 milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni di euro per l’anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020”. In sostanza, esaurite le risorse, l’Inps non riconoscerà più il Buono nido di 1.000 euro ad ulteriori famiglie.
Per concludere senza il decreto attuativo non si può stabilire con certezza quale sia la procedura relativa alla presentazione della domanda. L'Inps ha già chiarito che ciò non costituirà un pregiudizio per le aventi diritto dal 1°gennaio 2017 e che provvederà a divulgarle rapidamente ed ampiamente anche attraverso il suo sito internet. E’ possibile tenersi aggiornati consultando il sito dell'Istituto www.inps.it, oppure richiedendo ulteriori informazioni al n. verde 800-803164. Il bonus nuove mamme si traduce in un contributo INPS e questo fa desumere che la richiesta di accesso al beneficio sia speculare a quella del bonus bebè e del voucher babysitter. E’ presumibile che la richiesta debba essere indirizzata all’ INPS telematicamente. L’invio telematico si rende possibile autonomamente se ed in quanto possessori del PIN dispositivo.
In mancanza del PIN o in caso di dubbi, la stessa domanda può essere indirizzata all’ente con l’assistenza della FABI, di un CAF o di un patronato.