In passato era previsto il diritto dei lavoratori di beneficiare di congedi parentali giornalieri e quindi non vi era la possibilità di frazionare questi congedi in ore, se non nell’ipotesi in cui, recitava la vecchia normativa, la contrattazione collettiva nazionale di settore avesse, d’intesa tra OO.SS. e aziende, sancito questo specifico diritto.
Il Jobs Act introduce il diritto al congedo anche frazionato a ore.
La legge introduce il diritto, ma lascia che la contrattazione collettiva lo disciplini.
Nel caso in cui la contrattazione collettiva non intervenga, la legge detta una serie di requisiti minimali che devono essere rispettati affinché i singoli lavoratori possano godere del congedo frazionato a ore.
Nel settore del credito le parti sociali sono stati particolarmente solerti nell’intervenire il 15 dicembre del 2015 con un accordo che per quanto riguarda il mondo ABI ha descritto i presupposti e i criteri di fruizione dei congedi frazionati a ore.
Dal 1° febbraio 2016 è prevista la fruizione oraria del congedo parentale attraverso un congedo orario che può essere fruito per periodi minimi di un’ora al giorno la cui somma nell’arco di ciascun mese di utilizzo corrisponda a giornate intere. E’ previsto che i lavoratori presentino una domanda all’azienda corredata dalla documentazione già presentata all’Inps con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Nella domanda deve essere specificata la durata del periodo richiesto, il numero di giornate equivalenti alle ore fruibili, le giornate e la collocazione oraria nella relativa giornata del congedo medesimo. Questi congedi non sono comunque cumulabili con altre forme di assenze dal lavoro, con altri permessi o riposi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.