Vi chiedo gentilmente alcune informazioni. A breve mi sposerò, ma non andrò subito in viaggio di nozze, quindi non fruirò immediatamente delle due settimane di congedo matrimoniale. Mi sembra di ricordare che ci siano sei mesi per beneficiarne, è giusto? Il lavoratore può beneficiare di giorni di ferie nei giorni antecedenti il matrimonio? Inoltre: tra qualche mese entrerò in maternità. Mi potete illustrare i diritti in materia di congedo di maternità? Grazie! |
anzitutto i nostri migliori auguri per il tuo matrimonio e per la felice prossima maternità. Dopo i convenevoli, relativamente al congedo matrimoniale, come indicato dal CCNL, esso viene concesso in occasione del matrimonio ed è pari a 15 giorni consecutivi di calendario. Deve essere fruito contestualmente al matrimonio avente validità civile. I giorni di permesso vanno conteggiati partendo dal 1° giorno lavorativo successivo al matrimonio. Eventuali richieste di fruizione del congedo matrimoniale in momenti diversi sono da concordare con l’azienda (che in più casi si è dimostrata elastica ed ha permesso a colleghi di beneficiarne anche successivamente). Per quanto riguarda la tua richiesta in merito ai giorni di ferie prima del matrimonio, li puoi naturalmente chiedere. Dovrai comunque concordarli con il tuo responsabile. Esamina altresì, anche in alternativa, la possibilità di usufruire di permessi per festività soppresse, banca ore, ecc… Nel caso in cui tu decida di ricorrere alla Banca Ore, se appartieni all'Area Professionale ricordati che per un recupero di ore superiore a 2 giorni, previo preavviso di 10 giorni lavorativi, ne hai diritto nel periodo da te prescelto. Parlando di maternità l'argomento è eccessivamente complesso per essere trattato in poche righe; ti consigliamo quindi di leggere il dossier appositamente pubblicato dal Coordinamento Donne della FABI sul nostro sito www.fabigvb.it a proposito di Maternità e Congedi Parentali, dove potrai trovare tutte le notizie che ti saranno utili. Ma per estrapolare alcune utili informazioni ti diciamo che:
- il congedo di maternità (obbligatorio) è di 5 mesi; di norma due mesi prima del parto e tre mesi dopo, oppure fino ad 1 mese prima e 4 mesi dopo nel presupposto che ciò non arrechi danno alla gestante e al nascituro (occorre l’attestazione di buona salute del medico specialista del S.S.N.);
- il congedo può essere anticipato a seguito di complicanze ma anche per oggettive condizioni ambientali o mansioni eccessivamente pesanti;
- l’indennità economica corrisposta durante il congedo obbligatorio è pari all’ 80% della retribuzione, ma per i dipendenti bancari il rimanente 20% è a carico della Banca. I contributi sono versati al 100 %;
- dopo i 5 mesi di assenza obbligatoria, la madre (o il padre) possono usufruire di ulteriori 6 mesi di “congedo parentale” (la c.d. maternità facoltativa), si tratta di un periodo estensibile fino a 10 mesi nei primi 8 anni di vita del bambino. Durante questo periodo l’indennità economica ammonta al 30% della retribuzione.
Ancora tanti auguri.