- In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. e) dell’art. 77, le dimissioni debbono essere presentate per iscritto con il preavviso di un mese, salvo diverso termine concordato e fermo che, comunque, al dimissionario compete l’intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso.
- È in facoltà dell’impresa di far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni, o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo al dimissionario l’intero trattamento economico fino alla scadenza.
- In caso di dimissioni nel periodo in cui, a norma del d.lgs. 26 marzo 2001, n.151, è previsto il divieto di licenziamento, spetta – previa presentazione di idonea certificazione medica – il trattamento economico fino al termine del mese in corso.
- In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore/lavoratrice ai sensi della lett. f) dell’art. 77, spetta al medesimo, che non si trovi nelle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 77, la stessa indennità di mancato preavviso che gli competerebbe se la risoluzione del rapporto si fosse verificata ad iniziativa dell’impresa per giustificato motivo, nonché il seguente trattamento:
- con anzianità fino a 10 anni di effettivo servizio 4 mensilità
- con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio 6 mensilità
- con anzianità fino a 10 anni di effettivo servizio 4 mensilità
- Nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice si trovi, invece, nelle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 77, il lavoratore/lavoratrice stesso, anziché al trattamento previsto nel comma precedente, ha diritto a quello previsto per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età.
Per espressa previsione di legge, il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie (art. 2109, Codice Civile).
In tema di “non interferenza tra ferie e preavviso”, l’art. 2109, ultimo comma, C.C. sta solo a significare che l'azienda non può pretendere la fruizione delle ferie maturate nell’anno durante il periodo di preavviso, essendo il preavviso finalizzato anche alla ricerca di una nuova occupazione da parte del lavoratore licenziato, non compatibile con l’esigenza ricreativa delle ferie; né il dimissionario può pretendere di fruire (scontare o computare) nel preavviso le ferie residue in quanto vanificherebbe l’esigenza del datore di lavoro di ricevere una prestazione effettiva finalizzata al cosiddetto passaggio delle consegne (conf. ex plurimis, R. Scognamiglio, Diritto del lavoro, Napoli 1990, 245).
Inoltre è illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di lavoro allorché non venga tenuto conto anche degli interessi dei lavoratori e non vi siano comprovate esigenze organizzative aziendali (Pret. Milano 20/1/99, est. Cecconi, in D&L 1999, 359)
Le ferie non fruite ti verranno pertanto pagate in quanto la monetizzazione è possibile proprio nel caso di cessazione del rapporto di lavoro conseguenti a dimissioni, licenziamento o scadenza del contratto a tempo determinato, quando, non essendo più possibile che il lavoratore usufruisca delle ferie non godute, il datore di lavoro è obbligato a compensare il lavoratore retribuendolo dei giorni mancanti.
Per concludere, per chi dovesse decidere di dare le dimissioni, è utile sapere che secondo parte della giurisprudenza, avendo il preavviso efficacia obbligatoria, consegue che, nell’ipotesi in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve immediatamente, con l’unico obbligo della parte recedente di
corrispondere l’indennità sostitutiva: quindi tale indennità non rientra nella base di calcolo di una serie di altri istituti tra cui le ferie, non riferendosi a un periodo lavorato dal dipendente (Cass. 5.10.2009, n. 21216).
Prima di dare le dimissioni meglio contattare il proprio rappresentante sindacale per una semplice consulenza: si eviteranno così spiacevoli sorprese.